Art. 8.

                      Disposizioni finanziarie

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede,  quanto  a  160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006,  a  valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26
milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo
delle  risorse  rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2. Si
applica  la  clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11,
comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2006

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle
                                  politiche sociali
                                  Tremonti, Ministro del-l'economia e
                                  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 8:
              - Il  testo  dell'art.  11,  comma 1, del decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
          fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia tributaria e
          finanziaria),  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          2 dicembre 2005, n. 248, e' il seguente:
              «Art.  11  (Totalizzazione  dei periodi assicurativi ed
          integrazione  tabella  C  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311).  - 1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri
          derivanti  dall'esercizio  del  criterio  di  delega di cui
          all'art.  1,  comma  2,  lettera  o), della legge 23 agosto
          2004,  n.  243,  e'  autorizzata la spesa di 160 milioni di
          euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2006.  Gli  enti
          previdenziali  interessati provvedono al monitoraggio degli
          effetti  derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di
          esercizio  della  delega  di  cui  al  periodo  precedente,
          comunicando  i  risultati  al  Ministero del lavoro e delle
          politiche  sociali  ed  al  Ministero dell'economia e delle
          finanze,  anche  ai  fini  dell'adozione  dei provvedimenti
          correttivi  di  cui  all'art.  11-ter, comma 7, della legge
          5 agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, ovvero
          delle  misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11,
          comma   3,   lettera   i-quater),   della  medesima  legge.
          Limitatamente    al    periodo    strettamente   necessario
          all'adozione  dei  predetti  provvedimenti correttivi, alle
          eventuali  eccedenze  di  spesa  rispetto alle previsioni a
          legislazione  vigente  si  provvede mediante corrispondente
          rideterminazione,  da  effettuare  con decreto del Ministro
          del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, degli interventi
          posti  a  carico  del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».