Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' il seguente: «Art. 11 (Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata la spesa di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».