Art. 10

  1.  La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della medesima.
  2.  L'appello  proposto  contro  una  sentenza  di  proscioglimento
dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in
vigore  della  presente  legge  viene  dichiarato  inammissibile  con
ordinanza non impugnabile.
  3.  Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di
inammissibilita'  di  cui al comma 2 puo' essere proposto ricorso per
cassazione contro le sentenze di primo grado.
  4.  La  disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in
cui  sia  annullata,  su  punti  diversi dalla pena o dalla misura di
sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello
o  di  una  corte  di  appello  che  abbia  riformato una sentenza di
assoluzione.
  5.  Nei  limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della
presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo
585,  comma  4,  del  codice  di procedura penale entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Nota all'art. 10:
              - Si riporta il testo dell'art. 585, comma 4 del codice
          di procedura penale:
              "4.  Fino  a quindici giorni prima dell'udienza possono
          essere  presentati  nella  cancelleria  dei  giudice  della
          impugnazione  motivi  nuovi  nel numero di copie necessarie
          per  tutte  le parti. L'inammis-sibilita' dell'impugnazione
          si estende ai motivi nuovi.".