Art. 2. 1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: ", quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 443 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 443 (Limiti all'appello). - L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. 2. 3. Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. 4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599.".