Art. 2.
  1.  All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le
parole:  ",  quando  l'appello tende ad ottenere una diversa formula"
sono soppresse.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  443  del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              "Art.  443  (Limiti  all'appello).  -  L'imputato  e il
          pubblico  ministero  non possono proporre appello contro le
          sentenze di proscioglimento.
              2.
              3.  Il  pubblico  ministero  non  puo' proporre appello
          contro  le  sentenze  di  condanna,  salvo che si tratti di
          sentenza che modifica il titolo del reato.
            4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste
          dall'art. 599.".