Art. 3.
  1.  All'articolo  405 del codice di procedura penale, dopo il comma
1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Il  pubblico ministero, al termine delle indagini, formula
richiesta  di  archiviazione  quando  la  Corte  di  cassazione si e'
pronunciata   in  ordine  alla  insussistenza  dei  gravi  indizi  di
colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti,
successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta
alle indagini».
 
          Nota all'art. 3:
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  405  del  codice  di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
          -  1.  Il  pubblico  ministero,  quando non deve richiedere
          l'archiviazione,   esercita   l'azione  penale,  formulando
          l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V
          del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
              1-bis.   Il   pubblico   ministero,  al  termine  delle
          indagini,  formula  richiesta  di  archiviazione  quando la
          Corte  di  cassazione  si  e'  pronunciata  in  ordine alla
          insussistenza  dei  gravi  indizi di colpevolezza, ai sensi
          dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente,
          ulteriori  elementi  a carico della persona sottoposta alle
          indagini.
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico
          ministero  richiede  il  rinvio  a  giudizio entro sei mesi
          dalla  data  in  cui  il  nome  della persona alla quale e'
          attribuito  il reato e' iscritto nel registro delle notizie
          di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno
          dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
              3.   Se  e'  necessaria  la  querela,  l'istanza  o  la
          richiesta  di  procedimento, il termine decorre dal momento
          in cui queste pervengono al pubblico ministero.
              4.  Se  e'  necessaria l'autorizzazione a procedere, il
          decorso  del termine e' sospeso dal momento della richiesta
          a  quello  in  cui  l'autorizzazione  perviene  al pubblico
          ministero.».