Art. 4.
  1.  L'articolo 428 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  «Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). -
1.  Contro  la  sentenza  di  non  luogo a procedere possono proporre
ricorso per cassazione:
    a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
    b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che
il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
  2.  La persona offesa puo' proporre ricorso per cassazione nei soli
casi  di  nullita'  previsti  dall'articolo  419, comma 7. La persona
offesa  costituita  parte civile puo' proporre ricorso per cassazione
ai sensi dell'articolo 606.
  3.  Sull'impugnazione  decide  la  Corte di cassazione in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 127».