Art. 6.
  1.  Al  comma  1  dell'articolo 576 del codice di procedura penale,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  primo  periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il
pubblico ministero,» sono soppresse;
    b) al  secondo  periodo,  le parole: «Con lo stesso mezzo e negli
stessi  casi  puo»  sono  sostituite dalle seguenti: «La parte civile
puo' altresi».
 
          Nota all'art. 6:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  576  del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  576  (Impugnazione  della  parte  civile  e  del
          querelante).   -   1. La   parte   civile   puo'   proporre
          impugnazione  contro  i capi della sentenza di condanna che
          riguardano   l'azione  civile  e,  ai  soli  effetti  della
          responsabilita'    civile,    contro    la    sentenza   di
          proscioglimento  pronunciata  nel giudizio. La parte civile
          puo'  altresi'  proporre  impugnazione  contro  la sentenza
          pronunciata  a  norma  dell'art.  442, quando ha consentito
          alla abbreviazione del rito.
              2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a
          norma dell'art. 542.».