Art. 7.
  1.  L'articolo 580 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  580 (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro
la  stessa  sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel
caso  in  cui  sussista  la  connessione  di  cui all'articolo 12, il
ricorso per cassazione si converte nell'appello».