Art. 7. 1. L'articolo 580 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 580 (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello».