Art. 8.
  1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    «d)  mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne
ha  fatto  richiesta  anche  nel corso dell'istruzione dibattimentale
limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2»;
    b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
    «e) mancanza,  contraddittorieta'  o  manifesta illogicita' della
motivazione,  quando  il  vizio  risulta  dal testo del provvedimento
impugnato  ovvero  da altri atti del processo specificamente indicati
nei motivi di gravame».
 
          Nota all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  606  del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  606  (Casi  di  ricorso).  -  1.  Il ricorso per
          cassazione puo' essere proposto per i seguenti motivi:
                a) esercizio  da  parte  del  giudice di una potesta'
          riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi
          ovvero non consentita ai pubblici poteri;
                b) inosservanza  o  erronea  applicazione della legge
          penale  o  di  altre norme giuridiche, di cui si deve tener
          conto nell'applicazione della legge penale;
                c) inosservanza  delle  norme processuali stabilite a
          pena di nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita'
          o di decadenza;
                d) mancata  assunzione  di una prova decisiva, quando
          la   parte   ne   ha   fatto   richiesta  anche  nel  corso
          dell'istruzione   dibattimentale   limitatamente   ai  casi
          previsti dall'art. 495, comma 2;
                e) mancanza,     contraddittorieta'    o    manifesta
          illogicita'  della motivazione, quando il vizio risulta dal
          testo  del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del
          processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
              2.  Il  ricorso,  oltre  che nei casi e con gli effetti
          determinati   da   particolari  disposizioni,  puo'  essere
          proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello
          o inappellabili.
              3.  Il  ricorso  e'  inammissibile  se  e' proposto per
          motivi   diversi   da   quelli  consentiti  dalla  legge  o
          manifestamente  infondati  ovvero,  fuori dei casi previsti
          dagli  articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge
          non dedotte con i motivi di appello.».