Art. 9.
  1. L'articolo 577 del codice di procedura penale e' abrogato.
  2.  All'articolo  36,  comma  1,  del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per
reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.
 
          Note all'art. 9:
              - L'art.  577  del codice di procedura penale, abrogato
          dalla  legge  qui  pubblicata,  recava: «Impugnazione della
          persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  36  del  decreto
          legislativo  28 agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni sulla
          competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14
          della  legge  24 novembre  1999,  n.  468), come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              «Art. 36 (Impugnazione del pubblico ministero). - 1. Il
          pubblico ministero puo' proporre appello contro le sentenze
          di  condanna  del  giudice  di  pace che applicano una pena
          diversa da quella pecuniaria.
              2.  Il  pubblico  ministero  puo'  proporre ricorso per
          cassazione contro le sentenze del giudice di pace.».