Art. 4.
                         Disposizioni finali
  1.  Nei  casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione
consensuale,  la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento,
di  annullamento  o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
sia  gia'  stata emessa alla data di entrata in vigore della presente
legge,  ciascuno  dei  genitori  puo'  richiedere,  nei modi previsti
dall'articolo  710  del  codice di procedura civile o dall'articolo 9
della  legge  1° dicembre  1970,  n. 898, e successive modificazioni,
l'applicazione delle disposizioni della presente legge.
  2.  Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso
di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del
matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi ai figli di genitori non
coniugati.