IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  del  18 aprile  2005,  n.  62,  ed in particolare
l'articolo  3,  comma  1, recante delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  dell'11 febbraio  2004,  che  istituisce regole comuni in
materia  di  compensazione  ed  assistenza  ai  passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, ed
in   particolare   l'articolo  16,  relativo  alle  violazioni  delle
disposizioni ivi contenute;
  Vista  la  legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
  Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
  Visto  il  decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  2004,  n. 265, recante
interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
  Visto  il  decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, recante la
revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri,  dell'economia  e  delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                               Oggetto

  1.  Fatto  salvo quanto previsto all'articolo 1174 dal Codice della
navigazione,  approvato  con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327,
il   presente  decreto  detta  la  disciplina  sanzionatoria  per  le
violazioni  del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in
materia  di  compensazione  ed  assistenza  ai  passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, di
seguito denominato: «Regolamento».
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della  Repubblica il potere di promulgarele
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art. 3, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
          supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
          della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
          1998,  n.  128,  e  della  presente legge, e di regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.».
              - Il  regolamento  (CE) n. 261/2004 e' pubblicato nella
          GUCE n. L 46 del 17 febbraio 2004.
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689 e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 novembre  1981, n. 329, supplemento
          ordinario.
              - Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
              - Il   decreto-legge  dell'8 settembre  2004,  n.  237,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004,
          n. 265, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre
          2004, n. 213.
              - Il  decreto  legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131,
          supplemento ordinario.
          Note all'art. 1:
              - L'art.  1174  del  Codice  della  navigazione,  cosi'
          recita:
              «Art.  1174  (Inosservanza  di  norme di polizia). - 1.
          Chiunque  non  osserva  una  disposizione  di  legge  o  di
          regolamento,   ovvero   un  provvedimento  legalmente  dato
          dall'autorita'  di  polizia dei porti o degli aerodromi, e'
          punito,  se  il  fatto non costituisce un piu' grave reato,
          con   l'arresto   fino   a   tre   mesi,   e  fino  a  lire
          quattrocentomila.
              2.   Se   1'inosservanza   riguarda   un  provvedimento
          dell'autorita'  in  materia di circolazione nell'ambito del
          demanio  marittimo la sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma da lire centomila a lire seicentomila.».
              - Per  il  regolamento  (CE) n. 261/2004 vedi note alle
          premesse.