Art. 4. Cancellazione del volo 1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
Nota all'art. 4: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004, si veda nelle note alle premesse.