Art. 4.
                       Cancellazione del volo

  1.   Il   vettore   aereo   che   viola  le  disposizioni  previste
dall'articolo  5  del  Regolamento,  non rispettando le procedure ivi
indicate,  ovvero  non provvede a versare la compensazione pecuniaria
ai  passeggeri  per cancellazione del volo, e' punito con la sanzione
amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  i  riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004,
          si veda nelle note alle premesse.