Art. 5. Ritardo 1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, e' punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro diecimila.
Nota all'art. 5: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004, si veda nelle note alle premesse.