Art. 5.
                               Ritardo

  1.   Il   vettore   aereo   che   viola  le  disposizioni  previste
dall'articolo  6  del  Regolamento,  non rispettando le procedure ivi
indicate,   e'   punito   con  la  sanzione  amministrativa  da  euro
duemilacinquecento ad euro diecimila.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Per  i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004,
          si veda nelle note alle premesse.