Art. 7.
  Precedenza  ed  assistenza alle persone con mobilita' ridotta ed ai
                      bambini non accompagnati

  1.   Il   vettore   aereo   che   viola  le  disposizioni  previste
dall'articolo   11   del   Regolamento  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.
 
          Nota all'art. 7:
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004 si
          veda nelle note alle premesse.