Art. 8.
                       Obbligo d'informazione

  1.  Il  vettore  aereo  che viola gli obblighi informativi previsti
dall'articolo   14   del   Regolamento  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila.
 
          Nota all'art. 8:
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004 si
          veda nelle note alle premesse.