Art. 8. Obbligo d'informazione 1. Il vettore aereo che viola gli obblighi informativi previsti dall'articolo 14 del Regolamento e' punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila.
Nota all'art. 8: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004 si veda nelle note alle premesse.