Art. 2.
                    (Nozione di discriminazione)


1.  Il  principio  di  parita'  di  trattamento comporta che non puo'
essere  praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone
con disabilita'.
2.  Si  ha  discriminazione  diretta quando, per motivi connessi alla
disabilita',  una  persona  e' trattata meno favorevolmente di quanto
sia,  sia  stata  o  sarebbe  trattata  una  persona  non disabile in
situazione analoga.
3.  Si  ha  discriminazione  indiretta  quando  una  disposizione, un
criterio,   una   prassi,  un  atto,  un  patto  o  un  comportamento
apparentemente  neutri  mettono  una  persona  con disabilita' in una
posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4.  Sono,  altresi',  considerati  come  discriminazioni  le molestie
ovvero  quei  comportamenti  indesiderati, posti in essere per motivi
connessi  alla  disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di
una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione,
di umiliazione e di ostilita' nei suoi confronti.