Art. 3. 
                      (Tutela giurisdizionale) 
 
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i  comportamenti  di
cui all'articolo 2  della  presente  legge  e'  attuata  nelle  forme
previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
2. Il  ricorrente,  al  fine  di  dimostrare  la  sussistenza  di  un
comportamento  discriminatorio  a  proprio  danno,  puo'  dedurre  in
giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e  concordanti,
che il giudice valuta nei limiti  di  cui  all'articolo  2729,  primo
comma, del codice civile. 
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice,  oltre  a
provvedere, se  richiesto,  al  risarcimento  del  danno,  anche  non
patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della  condotta
o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente,  e  adotta  ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a  rimuovere  gli
effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il  termine
fissato nel provvedimento stesso, di  un  piano  di  rimozione  delle
discriminazioni accertate. 
4. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui
al comma 3, a  spese  del  convenuto,  per  una  sola  volta,  su  un
quotidiano a tiratura nazionale,  ovvero  su  uno  dei  quotidiani  a
maggiore diffusione nel territorio interessato. 
 
          Note all'art. 3:
              -  Il testo dell'art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo
          unico   delle   disposisizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di  cui  al  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
          S.O., e' il seguente:
              «Art.  44  (Azione  civile  contro la discriminazione).
          (Legge  6 marzo  1988,  n.  40,  art.  42).  - 1. Quando il
          comportamento    di    un    privato   o   della   pubblica
          amministrazione  produce  una  discriminazione  per  motivi
          razziali,  etnici, nazionali o religiosi, il giudice pero',
          su   istanza   di   parte,   ordinare   la  cessazione  del
          comportamento   pregiudizievole   e   adottare  ogni  altro
          provvedimento  idoneo,  secondo le circostanze, a rimuovere
          gli effetti della discriminazione.
              2.  La domanda si propone con ricorso depositato, anche
          personalmente  dalla  parte,  nella cancelleria del pretore
          del luogo di domicilio dell'istante.
              3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita'
          non  essenziale  al  contraddittorio,  procede nel modo che
          ritiene    piu'   opportuno   agli   atti   di   istruzione
          indispensabili  in  relazione  ai presupposti e ai fini del
          provvedimento richiesto.
              4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o
          al  rigetto  della domanda. Se accoglie la domanda emette i
          provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
              5.  Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto
          motivato,  assunte,  ove occorre, sommarie informazioni. In
          tal  caso  fissa,  con  lo  stesso  decreto,  l'udienza  di
          comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non
          superiore  a  quindici  giorni,  assegnando  all'istante un
          termine  non  superiore  a otto giorni per la notificazione
          del  ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con
          ordinanza,  conferma,  modifica  o  revoca  i provvedimenti
          emanati nel decreto.
              6.  Contro  i  provvedimenti  del  pretore  e'  ammesso
          reclamo  al  tribunale  nei  termini  di  cui all'art. 739,
          secondo   comma,   del   codice  di  procedura  civile.  Si
          applicano,  in  quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e
          739 del codice di procedura civile.
              7. (Omissis).
              8.  Chiunque  elude  l'esecuzione  di provvedimenti del
          pretore  di  cui  ai  commi  4  e 5 e dei provvedimenti del
          tribunale  di  cui  al comma 6 e' punito ai sensi dell'art.
          388, primo comma, del codice penale.».
              -  Il  testo  dell'art.  2729,  primo comma, del codice
          civile, e' il seguente:
              «Art. 2729 (Presunzioni semplici). - Le presunzioni non
          stabilite  dalla  legge  sono  lasciate  alla  prudenza del
          giudice  il quale non deve ammettere che presunzioni gravi,
          precise e concordanti.».