Art. 4.
                      (Legittimazione ad agire)


1.  Sono  altresi'  legittimati  ad agire ai sensi dell'articolo 3 in
forza  di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata  a  pena  di  nullita',  in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati
con decreto del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, sulla base della
finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione.
2.  Le  associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire
nei  giudizi  per  danno  subito  dalle  persone  con  disabilita'  e
ricorrere  in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento
di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3.  Le  associazioni  e  gli  enti  di  cui  al comma 1 sono altresi'
legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di
cui  ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere
collettivo.



    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 1° marzo 2006

                               CIAMPI


                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
                              opportunita'
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli