Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di euro 160.150 per l'anno 2005, di euro 154.030 per l'anno 2006 e di
euro 160.150 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.