Art. 8.

  1. L'articolo 404 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Art. 404 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o
danneggiamento  di  cose). - Chiunque, in luogo destinato al culto, o
in  luogo  pubblico  o aperto al pubblico, offendendo una confessione
religiosa,  vilipende  con  espressioni  ingiuriose  cose che formino
oggetto  di  culto,  o  siano  consacrate al culto, o siano destinate
necessariamente  all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in
occasione  di  funzioni  religiose,  compiute  in luogo privato da un
ministro  del  culto,  e'  punito  con  la multa da euro 1.000 a euro
5.000.
  Chiunque  pubblicamente  e  intenzionalmente  distrugge,  disperde,
deteriora,  rende  inservibili o imbratta cose che formino oggetto di
culto  o  siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente
all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due anni».