Art. 10.
Trasformazione e vendita dei prodotti
1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque
trasformati, nonche' dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa
agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge
9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Note all'art. 10:
- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: «Norme per la
vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli
da parte degli agricoltori produttori diretti».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
«Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di
igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del
luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle
indicazioni delle generalita' del richiedente,
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la
vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al
dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in
locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
al sindaco del comune in cui si intende esercitare la
vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve
contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di
vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita
diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa',
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione
degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente
decreto legislativo continuano a non applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4,
comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n.
114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive
aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80
milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2
miliardi per le societa', si applicano le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».