Art. 11.
Programmazione e sviluppo dell'agriturismo
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con
le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali
agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale,
predispone un programma di durata triennale, aggiornabile
annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano
sui mercati nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attivita' di turismo equestre, le
regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da
sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento
delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono
essere altresi' incentivati gli itinerari di turismo equestre,
opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende
agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni piu'
rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresi' lo
sviluppo dell'agriturismo attraverso attivita' di studio, ricerca,
sperimentazione, formazione professionale e promozione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.