Art. 12.
Attivita' assimilate
1. Sono assimilate alle attivita' agrituristiche e sono ad esse
applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai
pescatori relativamente all'ospitalita', alla somministrazione dei
pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita'
di pesca, nonche' le attivita' connesse ai sensi del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi
compresa la pesca-turismo.
Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca:
«Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57.