Art. 13
Osservatorio nazionale dell'agriturismo
1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle
attivita' di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali, nonche' allo scopo di favorire
la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale,
le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche
agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato
dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai
dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni
emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e'
istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale
partecipano le associazioni di operatori agrituristici piu'
rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la
elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle
associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto
nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il
contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del
settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.