Art. 14
Norme transitorie e finali
1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e' abrogata.
2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella
presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende agricole gia' autorizzate
all'esercizio dell'attivita' agrituristica, emanano norme di
adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.
Nota all'art. 14:
- La legge 5 dicembre 1985, n. 730, abrogata dalla
presente legge, recava: "Disciplina dell'agriturismo".