Art. 15.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' di cui alla presente legge in conformita' allo statuto di
autonomia e alle relative norme di attuazione.