Art. 2.
               Definizione di attivita' agrituristiche
  1.  Per  attivita'  agrituristiche  si  intendono  le  attivita' di
ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di
capitali   o  di  persone,  oppure  associati  fra  loro,  attraverso
l'utilizzazione  della propria azienda in rapporto di connessione con
le  attivita'  di  coltivazione  del  fondo,  di  silvicoltura  e  di
allevamento di animali.
  2.   Possono   essere   addetti   allo  svolgimento  dell'attivita'
agrituristica  l'imprenditore  agricolo  e  i suoi familiari ai sensi
dell'articolo   230-bis  del  codice  civile,  nonche'  i  lavoratori
dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti
di  cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai
fini  della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il  ricorso  a  soggetti  esterni e' consentito esclusivamente per lo
svolgimento di attivita' e servizi complementari.
  3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:
    a) dare  ospitalita'  in alloggi o in spazi aperti destinati alla
sosta di campeggiatori;
    b) somministrare  pasti  e  bevande costituiti prevalentemente da
prodotti  propri  e  da  prodotti di aziende agricole della zona, ivi
compresi  i  prodotti  a  carattere  alcoolico  e superalcoolico, con
preferenza  per  i  prodotti  tipici e caratterizzati dai marchi DOP,
IGP,  IGT,  DOC  e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari    tradizionali,   secondo   le   modalita'   indicate
nell'articolo 4, comma 4;
    c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la
mescita  di  vini,  alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n.
268;
    d) organizzare,   anche   all'esterno  dei  beni  fondiari  nella
disponibilita'   dell'impresa,   attivita'   ricreative,   culturali,
didattiche,  di  pratica  sportiva,  nonche'  escursionistiche  e  di
ippoturismo,  anche  per  mezzo  di  convenzioni con gli enti locali,
finalizzate  alla  valorizzazione  del  territorio  e  del patrimonio
rurale.
  4.  Sono  considerati  di  propria  produzione  i cibi e le bevande
prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli
ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso
lavorazioni esterne.
  5.   Ai   fini  del  riconoscimento  delle  diverse  qualifiche  di
imprenditore  agricolo,  nonche'  della priorita' nell'erogazione dei
contributi  e,  comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere
fiscale,  il  reddito  proveniente  dall'attivita'  agrituristica  e'
considerato reddito agricolo.
 
          Note all'art. 2:
              - Si  trascrive  il testo degli articoli 230-bis e 2135
          del codice civile:
              «Art.  230-bis  (Impresa  familiare).  -  Salvo che sia
          configurabile  un diverso rapporto, il familiare che presta
          in  modo  continuativo  la  sua  attivita'  di lavoro nella
          famiglia   o   nell'impresa   familiare   ha   diritto   al
          mantenimento   secondo  la  condizione  patrimoniale  della
          famiglia  e  partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
          ai   beni  acquistati  con  essi  nonche'  agli  incrementi
          dell'azienda,    anche   in   ordine   all'avviamento,   in
          proporzione  alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
          Le  decisioni  concernenti  l'impiego  degli  utili e degli
          incrementi    nonche'   quelle   inerenti   alla   gestione
          straordinaria,  agli indirizzi produttivi e alla cessazione
          dell'impresa  sono  adottate,  a maggioranza, dai familiari
          che    partecipano    all'impresa   stessa.   I   familiari
          partecipanti  all'impresa  che non hanno la piena capacita'
          di  agire  sono  rappresentati  nel voto da chi esercita la
          potesta' su di essi.
              Il  lavoro  della  donna  e'  considerato equivalente a
          quello dell'uomo.
              Ai  fini  della  disposizione  di cui al primo comma si
          intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado,  gli  affini entro il secondo; per impresa familiare
          quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo.
              Il  diritto  di partecipazione di cui al primo comma e'
          intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
          di  familiari indicati nel comma precedente col consenso di
          tutti  i  partecipi.  Esso  puo' essere liquidato in danaro
          alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
          lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
          pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
          difetto di accordo, dal giudice.
              In  caso  di  divisione  ereditaria  o di trasferimento
          dell'azienda  i  partecipi  di  cui  al  primo  comma hanno
          diritto  di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti
          in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
              Le    comunioni    tacite    familiari   nell'esercizio
          dell'agricoltura   sono   regolate   dagli   usi   che  non
          contrastino con le precedenti norme.».
              «Art.  2135  (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
          agricolo   chi   esercita  una  delle  seguenti  attivita':
          coltivazione   del   fondo,  selvicoltura,  allevamento  di
          animali  e  attivita' connesse. Per coltivazione del fondo,
          per  selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
          le  attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
          biologico  o  di  una  fase necessaria del ciclo stesso, di
          carattere  vegetale  o  animale,  che  utilizzano o possono
          utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
          marine.   Si  intendono  comunque  connesse  le  attivita',
          esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione   prevalente   di  attrezzature  o  risorse
          dell'azienda  normalmente impiegate nell'attivita' agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio  e  del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
              - La  legge  27 luglio  1999, n. 268, reca: «Disciplina
          delle strade del vino».