Art. 2.
Definizione di attivita' agrituristiche
1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di
ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di
capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con
le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita'
agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi
dell'articolo 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori
dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti
di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai
fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo
svolgimento di attivita' e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:
a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla
sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da
prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi
compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con
preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP,
IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali, secondo le modalita' indicate
nell'articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la
mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n.
268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella
disponibilita' dell'impresa, attivita' ricreative, culturali,
didattiche, di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di
ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali,
finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande
prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli
ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso
lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di
imprenditore agricolo, nonche' della priorita' nell'erogazione dei
contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere
fiscale, il reddito proveniente dall'attivita' agrituristica e'
considerato reddito agricolo.
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo degli articoli 230-bis e 2135
del codice civile:
«Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia
configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta
in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella
famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al
mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli
incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano all'impresa stessa. I familiari
partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita'
di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la
potesta' su di essi.
Il lavoro della donna e' considerato equivalente a
quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si
intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare
quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e'
intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
di familiari indicati nel comma precedente col consenso di
tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro
alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento
dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti
in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non
contrastino con le precedenti norme.».
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo,
per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine. Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca: «Disciplina
delle strade del vino».