Art. 3.
Locali per attivita' agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli
edifici o parte di essi gia' esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del
patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai
fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle
specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche'
delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad
ogni effetto alle abitazioni rurali.