Art. 4
Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio
regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi
amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica.
2. Affinche' l'organizzazione dell'attivita' agrituristica non
abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto
all'attivita' agricola, le regioni e le province autonome definiscono
criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle
attivita' agrituristiche rispetto alle attivita' agricole che devono
rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro
necessario all'esercizio delle stesse attivita'.
3. L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le
attivita' di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande
interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione
delle attivita' agrituristiche e alla promozione dei prodotti
agroalimentali regionali, nonche' alla caratterizzazione regionale
dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la
somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma
3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare
comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari
deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti
e bevande solo alle persone alloggiate;
b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate
in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe,
e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di
prodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la
prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e
delle bevande;
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella
somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani
alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole
regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilita' di alcuni prodotti in
ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva
necessita' ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, e'
definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in
grado di soddisfare le caratteristiche di qualita' e tipicita';
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a
calamita' atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla
regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera
c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa
il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio
dell'attivita'.
5. Le attivita' ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma
3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto
all'ospitalita' e alla somministrazione di pasti e bevande di cui
alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino
obiettivamente la connessione con l'attivita' e con le risorse
agricole aziendali, nonche' con le altre attivita' volte alla
conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le
attivita' ricreative e culturali per le quali tale connessione non si
realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e
accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola
e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attivita' non puo'
pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.