Art. 4 Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica 1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica. 2. Affinche' l'organizzazione dell'attivita' agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attivita' agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attivita' agrituristiche rispetto alle attivita' agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita'. 3. L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le attivita' di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti. 4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attivita' agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali regionali, nonche' alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri: a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate; b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti; c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande; d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe; e) in caso di obiettiva indisponibilita' di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessita' ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, e' definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualita' e tipicita'; f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamita' atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attivita'. 5. Le attivita' ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalita' e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attivita' e con le risorse agricole aziendali, nonche' con le altre attivita' volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attivita' ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attivita' non puo' pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.