Art. 4
            Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica

  1.  Le  regioni,  tenuto conto delle caratteristiche del territorio
regionale  o  di  parti  di  esso, dettano criteri, limiti e obblighi
amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica.
  2.  Affinche'  l'organizzazione  dell'attivita'  agrituristica  non
abbia  dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto
all'attivita' agricola, le regioni e le province autonome definiscono
criteri   per  la  valutazione  del  rapporto  di  connessione  delle
attivita'  agrituristiche rispetto alle attivita' agricole che devono
rimanere  prevalenti,  con particolare riferimento al tempo di lavoro
necessario all'esercizio delle stesse attivita'.
  3.  L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le
attivita'  di  ricezione  e  di  somministrazione  di pasti e bevande
interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
  4.  Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione
delle   attivita'  agrituristiche  e  alla  promozione  dei  prodotti
agroalimentali  regionali,  nonche'  alla caratterizzazione regionale
dell'offerta    enogastronomica,    le    regioni   disciplinano   la
somministrazione  di  pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma
3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
    a)  l'azienda  che  somministra  pasti  e  bevande deve apportare
comunque  una  quota  significativa  di prodotto proprio. Particolari
deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti
e bevande solo alle persone alloggiate;
    b)  per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate
in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe,
e  per  esse  deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di
prodotti;
    c)  le  quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la
prevalenza  dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e
delle bevande;
    d)    la   parte   rimanente   dei   prodotti   impiegati   nella
somministrazione   deve   preferibilmente   provenire   da  artigiani
alimentari  della  zona  e  comunque  riferirsi a produzioni agricole
regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
    e)  in  caso  di obiettiva indisponibilita' di alcuni prodotti in
ambito  regionale  o  in  zona limitrofa omogenea e di loro effettiva
necessita' ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, e'
definita  una  quota  limitata  di  prodotti di altra provenienza, in
grado di soddisfare le caratteristiche di qualita' e tipicita';
    f)  qualora  per cause di forza maggiore, dovute in particolare a
calamita'   atmosferiche,  fitopatie  o  epizoozie,  accertate  dalla
regione,  non  sia  possibile rispettare i limiti di cui alla lettera
c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa
il  quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio
dell'attivita'.
  5. Le attivita' ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma
3,    lettera    d),   possono   svolgersi   autonomamente   rispetto
all'ospitalita'  e  alla  somministrazione  di pasti e bevande di cui
alle  lettere  a)  e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino
obiettivamente  la  connessione  con  l'attivita'  e  con  le risorse
agricole  aziendali,  nonche'  con  le  altre  attivita'  volte  alla
conoscenza   del   patrimonio   storico-ambientale  e  culturale.  Le
attivita' ricreative e culturali per le quali tale connessione non si
realizza  possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e
accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola
e  la  partecipazione,  anche  facoltativa, a tali attivita' non puo'
pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.