Art. 5
Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle
attrezzature da utilizzare per attivita' agrituristiche sono
stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene
conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di
ruralita' degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il
volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche'
delle limitate dimensioni dell'attivita' esercitata.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, nonche' alle disposizioni di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni.
3. L'autorita' sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei
locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del
relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene
conto della diversificazione e della limitata quantita' delle
produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e
dell'impiego di prodotti agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di
dieci, per la loro preparazione puo' essere autorizzato l'uso della
cucina domestica.
5. Per le attivita' agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci
posti letto, per l'idoneita' dei locali e' sufficiente il requisito
dell'abitabilita'.
6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio
dell'attivita' agrituristica la conformita' alle norme vigenti in
materia di accessibilita' e di superamento delle barriere
architettoniche e' assicurata con opere provvisionali.
Note all'art. 5:
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante: "Attuazione
della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE
concernenti l'igiene dei prodotti alimentari":
"Art. 9 (Norme transitorie e finali). - 1. Le industrie
alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in
vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o
somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le
quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della
sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai
capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari
svolte per la vendita diretta ai sensi della legge
9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto
ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' per
la produzione, la preparazione e il confezionamento in
laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e
vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad
essere somministrate e vendute nei predetti esercizi,
l'autorita' sanitaria competente per territorio tiene conto
delle effettive necessita' connesse alla specifica
attivita'.".