Art. 6
Disciplina amministrativa
1. L'esercizio dell'attivita' agrituristica non e' consentito,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza
passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei
delitti in materia di igiene e di sanita' o di frode nella
preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o
sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attivita' consente l'avvio
immediato dell'esercizio dell'attivita' agrituristica. Il comune,
compiuti i necessari accertamenti, puo', entro sessanta giorni,
formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento
senza sospensione dell'attivita' in caso di lievi carenze e
irregolarita', ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarita',
puo' disporre l'immediata sospensione dell'attivita' sino alla loro
rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro
il termine stabilito dal comune stesso.
3. Il titolare dell'attivita' agrituristica e' tenuto, entro
quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle
attivita' in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria
responsabilita', la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di
legge.
Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo degli articoli 442, 444, 513,
515 e 517 del codice penale:
"Art. 442 (Commercio di sostanze alimentari
contraffatte o adulterate). - Chiunque, senza essere
concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti,
detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero
distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono
state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o
contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica,
soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti
articoli.".
"Art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive). -
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio,
ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate
all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma
pericolose alla salute pubblica, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a lire centomila.
La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle
sostanze e' nota alla persona che le acquista o le
riceve.".
"Art. 513 (Turbata liberta' dell'industria o del
commercio). - Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero
mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di
un'industria o di un commercio e' punito, a querela della
persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave
reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da
lire duecentomila a due milioni.".
"Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio). -
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una
cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o
quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e'
punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa
fino a lire quattro milioni.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della
reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a
lire duecentomila.".
"Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza
o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il
fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
a ventimila euro.".
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita".