Art. 7.
Abilitazione e disciplina fiscale
1. Le regioni disciplinano le modalita' per il rilascio del
certificato di abilitazione all'esercizio dell'attivita'
agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni
possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore
agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche piu'
rappresentative, corsi di preparazione.
2. Lo svolgimento dell'attivita' agrituristica nel rispetto delle
disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi
dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle
disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, nonche' di ogni altra normativa previdenziale o
comunque settoriale, riconducibile all'attivita' agrituristica. In
difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste
per il settore agricolo.
Nota all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, recante: «Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale»:
«Art. 5. - 1. I soggetti, diversi da quelli indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che esercitano attivita' di
agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730,
determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare
dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attivita', al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di
redditivita' del 25 per cento.
2. I soggetti che esercitano attivita' di agriturismo
di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano
l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa
alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento
del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria
dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
3. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione
nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore
aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche
per la determinazione del reddito e deve essere comunicata
all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione
annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno
precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.».