Art. 8
Periodi di apertura e tariffe
1. L'attivita' agrituristica puo' essere svolta tutto l'anno
oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti
dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita'
per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, e' possibile, senza
obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione
degli ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura
indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attivita'
agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione
delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione,
che si impegnano a praticare per l'anno seguente.