Art. 9.
Riserva di denominazione. Classificazione
1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini
attributivi derivati, e' riservato esclusivamente alle aziende
agricole che esercitano l'attivita' agrituristica ai sensi
dell'articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformita' del rapporto
tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentito il Ministro delle attivita' produttive,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio
nazionale e definisce le modalita' per l'utilizzo, da parte delle
regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita'
territoriali.