Art. 10.
  Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1. L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  152.  -  1.  Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a
carico del venditore.
    2.  Fermo  restando  quanto  disposto  nel  comma 1, l'obbligo di
prelevare  e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e
di  versarne,  nel  termine  stabilito  dal  regolamento, il relativo
importo  alla  Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a
carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.
  3.  Fino  al  momento  in  cui il versamento alla Societa' italiana
degli  autori  ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti
di  cui  al  comma  2  sono costituiti depositari, ad ogni effetto di
legge, delle somme prelevate.
  4.  I  soggetti  di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali
acquirenti  o  intermediari, rispondono solidalmente con il venditore
del pagamento del compenso da questi dovuto.».