Art. 10. Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 152. - 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a carico del venditore. 2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2. 3. Fino al momento in cui il versamento alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate. 4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.».