Art. 12.
  Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1. L'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  «Art. 154. - 1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)
provvede,  secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli
aventi  diritto  l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a
rendere   pubblico,   anche   tramite  il  proprio  sito  informatico
istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli
aventi  diritto  che  non  abbiano  ancora  rivendicato  il compenso.
Provvede,  altresi',  al  successivo  pagamento del compenso al netto
della   provvigione,  comprensiva  delle  spese,  la  cui  misura  e'
determinata  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni e le attivita'
culturali,  sentita  la  Societa'  italiana  degli  autori ed editori
(SIAE). Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale.
  2.  Presso la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) sono
tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato
possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni,
decorrente  dalla  data  a  decorrere  dalla  quale  gli  stessi sono
divenuti  esigibili  secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso
tale  periodo  senza  che  sia  intervenuta alcuna rivendicazione dei
compensi,   questi   ultimi   sono  devoluti  all'Ente  nazionale  di
previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori
ed  autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli
interessi  legali  dalla data di percezione delle somme fino a quella
del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.».