Art. 13.
  Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  155.  -  1.  Le disposizioni di cui alla presente Sezione si
applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».