Art. 13. Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 155. - 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».