Art. 15.
   Modfica all'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1.  All'articolo  182-bis,  comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.
633, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta, in fine, la seguente:
    «d-ter)  sulle  case  d'asta,  le  gallerie e in genere qualsiasi
soggetto  che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte
o di manoscritti.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
                              attivita' culturali
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 15:
              - Il  testo  vigente  del1'art. 182-bis, comma 1, della
          citata  legge  22 aprile  1941, n. 633, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
              «Art. 182-bis. - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni  ed  alla  Societa'  italiana degli autori ed
          editori  (SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle rispettive
          competenze  previste  dalla  legge, al fine di prevenire ed
          accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
                a) sull'attivita'  di riproduzione e duplicazione con
          qualsiasi    procedimento,    su    supporto   audiovisivo,
          fonografico  e qualsiasi altro supporto nonche' su impianti
          di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonche'
          sull'attivita'  di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi
          mezzo effettuata;
                b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere
          e   registrazioni  tutelate  dalla  normativa  sul  diritto
          d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
                c) sulla  distribuzione,  la  vendita,  il  noleggio,
          l'emissione   e  l'utilizzazione  in  qualsiasi  forma  dei
          supporti di cui alla lettera a);
                d) sui  centri  di riproduzione pubblici o privati, i
          quali   utilizzano   nel   proprio   ambito   o  mettono  a
          disposizione  di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
          fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione;
                d-bis)  sull'attivita' di fabbricazione, importazione
          e  distribuzione  degli  apparecchi  e  dei supporti di cui
          all'art. 71-septies;
                d-ter)  sulle  case  d'asta,  le gallerie e in genere
          qualsiasi  soggetto eserciti professionalmente il commercio
          di opere d'arte o di manoscritti».