Art. 15. Modfica all'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta, in fine, la seguente: «d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 15: - Il testo vigente del1'art. 182-bis, comma 1, della citata legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 182-bis. - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza: a) sull'attivita' di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonche' su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonche' sull'attivita' di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata; b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio; c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a); d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione; d-bis) sull'attivita' di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies; d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti».