Art. 9.
  Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione
delle  percentuali  di  cui  all'articolo  150, e' calcolato al netto
dell'imposta.».