Art. 9. Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto dell'imposta.».