Art. 10. Norme in materia di cauzioni delle bombole 1. L'utente finale del servizio di distribuzione e vendita di GPL corrisponde alla azienda distributrice, direttamente o tramite il rivenditore, un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della restituzione della bombola, di importo, per ciascuna bombola, non inferiore a sei euro. Con decreto del Ministero delle attivita' produttive l'importo puo' essere modificato ed aggiornato. Il rivenditore ha l'obbligo di richiedere la cauzione e ne e' responsabile verso l'azienda distributrice, cui fornisce un rendiconto mensile. Il venditore consegna all'utente, per ogni cauzione ricevuta, una quietanza che l'utente deve conservare. 2. L'importo delle cauzioni e' investito, entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione, in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui al presente articolo ed all'articolo 16, sono versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, alle tesorerie provinciali dello Stato ed affluiscono al Fondo cauzioni GPL in bombole. 3. Chiunque detiene bombole per GPL deve restituire alle aziende distributrici, anche tramite il rivenditore, le bombole vuote. 4. L'azienda distributrice restituisce, all'atto della definitiva restituzione della bombola e della relativa quietanza, la cauzione versata dall'utente. In caso l'utente causi la dispersione o la distruzione della bombola, l'azienda distributrice incamera l'importo della cauzione. 5. Le aziende distributrici possono essere autorizzate ad investire gli importi delle cauzioni gia' investite in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato per: a) la realizzazione e l'ampliamento di impianti fissi; b) l'effettuazione di lavori di migliorie ed adeguamenti di sicurezza per gli impianti; c) acquisto di bombole nuove che consenta il reintegro delle bombole disperse; d) adempimenti di sicurezza per i serbatoi di GPL di capacita' non superiore a 13 mc. 6. Ai soli fini di cui al comma 5, e ferme restando le competenze autorizzative attribuite alle regioni, le aziende distributrici presentano al Ministero delle attivita' produttive apposita istanza di autorizzazione allo svincolo delle cauzioni. 7. Il Ministero delle attivita' produttive autorizza lo svincolo, previa presentazione da parte dell'azienda di copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata a garanzia della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo.