Art. 10.

             Norme in materia di cauzioni delle bombole

  1.  L'utente  finale del servizio di distribuzione e vendita di GPL
corrisponde  alla  azienda  distributrice,  direttamente o tramite il
rivenditore,  un  deposito  cauzionale infruttifero, a garanzia della
restituzione  della  bombola,  di  importo, per ciascuna bombola, non
inferiore  a  sei  euro.  Con  decreto  del Ministero delle attivita'
produttive   l'importo  puo'  essere  modificato  ed  aggiornato.  Il
rivenditore   ha   l'obbligo  di  richiedere  la  cauzione  e  ne  e'
responsabile   verso   l'azienda   distributrice,   cui  fornisce  un
rendiconto  mensile.  Il  venditore  consegna  all'utente,  per  ogni
cauzione ricevuta, una quietanza che l'utente deve conservare.
  2.  L'importo delle cauzioni e' investito, entro il mese successivo
a  quello della riscossione della cauzione, in titoli di Stato ovvero
garantiti  dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per
gli  adempimenti di cui al presente articolo ed all'articolo 16, sono
versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, alle tesorerie provinciali
dello Stato ed affluiscono al Fondo cauzioni GPL in bombole.
  3.  Chiunque  detiene  bombole per GPL deve restituire alle aziende
distributrici, anche tramite il rivenditore, le bombole vuote.
  4.  L'azienda  distributrice restituisce, all'atto della definitiva
restituzione  della  bombola  e della relativa quietanza, la cauzione
versata  dall'utente.  In  caso  l'utente  causi  la dispersione o la
distruzione della bombola, l'azienda distributrice incamera l'importo
della cauzione.
  5. Le aziende distributrici possono essere autorizzate ad investire
gli  importi  delle cauzioni gia' investite in titoli di Stato ovvero
garantiti dallo Stato per:
    a) la realizzazione e l'ampliamento di impianti fissi;
    b) l'effettuazione  di  lavori  di  migliorie  ed  adeguamenti di
sicurezza per gli impianti;
    c) acquisto  di  bombole  nuove  che  consenta il reintegro delle
bombole disperse;
    d) adempimenti  di  sicurezza  per i serbatoi di GPL di capacita'
non superiore a 13 mc.
  6.  Ai  soli fini di cui al comma 5, e ferme restando le competenze
autorizzative  attribuite  alle  regioni,  le  aziende  distributrici
presentano  al  Ministero delle attivita' produttive apposita istanza
di autorizzazione allo svincolo delle cauzioni.
  7.  Il  Ministero delle attivita' produttive autorizza lo svincolo,
previa  presentazione  da  parte  dell'azienda di copia della polizza
assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata a garanzia della
restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo.