Art. 11.

                      Formazione degli addetti

  1. Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attivita' di
installazione  ed  utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice
di  GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento
tecnico,  a  far  istruire i propri rivenditori sull'uso corretto dei
recipienti e dei loro annessi, secondo le vigenti norme di sicurezza.
  2.  Il  corso  puo'  essere  svolto  da  privati,  enti  o societa'
qualificate  ed  all'uopo  autorizzati,  ai  sensi  del  comma 3, dal
Ministero  dell'interno,  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile.
  3. I requisiti degli organismi di cui al comma 2, il programma e le
modalita'  di  effettuazione  dei  corsi sono stabiliti dal Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso
pubblico e della difesa civile.
  4.  Resta  fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di  corsi  di  addestramento  per  gli  addetti  al  rifornimento dei
serbatoi, di cui agli articoli 13 e 14.