Art. 13. 
 
Norme  per  l'esercizio  dall'attivita'  di  distribuzione   di   GPL
              attraverso serbatoi. Requisiti soggettivi 
 
  1.  L'attivita'  di  distribuzione  e  vendita  di  GPL  attraverso
serbatoi e' esercitata da soggetti in possesso di  uno  dei  seguenti
requisiti: 
    a)   essere   titolare   della   autorizzazione   prevista    per
l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera a); 
    b) essere  titolare  dell'autorizzazione  per  l'installazione  e
l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e  di  stoccaggio  di  oli
minerali con stoccaggio di GPL; 
    c) avere la disponibilita' di un impianto di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera a). 
  2. La disponibilita' di cui al comma 1, lettera c),  implica,  pena
la decadenza del titolo, che l'interessato sia in possesso di uno dei
seguenti requisiti: 
    a) sia controllato o controlli, ai sensi dell'articolo  2359  del
codice civile, societa' titolari della  autorizzazione  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1; 
    b) faccia  parte  di  un  consorzio  di  imprese  di  durata  non
inferiore ai cinque anni, istituito ai sensi degli  articoli  2602  e
seguenti del codice civile, titolare dell'autorizzazione di cui  alle
lettere a) e b) del comma 1; 
    c) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore  ai  cinque
anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice  civile
o di locazione in esclusiva, di un impianto di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione; 
    d) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore  ai  cinque
anni,  di  comodato  d'uso  in  esclusiva  di  un  impianto  di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di
lavorazione. 
 
          Nota, all'art. 13:

              Per  gli  articoli 2359, 2562 e 2602 del codice civile,
          vedi note all'art. 8.