Art. 14.

Norme   per   l'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione  di  GPL
              attraverso serbatoi. Requisiti oggettivi

  1.  Oltre  ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 13, chiunque
intenda  esercitare  l'attivita'  di  distribuzione  e vendita di GPL
attraverso serbatoi deve avere i seguenti requisiti oggettivi:
    a) avere  la  disponibilita'  esclusiva  di serbatoi fissi aventi
capacita'  volumetrica  non  inferiore al 3 per cento della capacita'
volumetrica  complessiva  di  tutti  i serbatoi di cui al decreto del
Ministero  dell'interno del 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, di proprieta' del titolare della
autorizzazione  ovvero di terzi, ma nella disponibilita', a qualsiasi
titolo, del titolare della autorizzazione;
    b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16.
  2.  Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al
comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacita' totale di tutti
i  serbatoi  fissi  esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e
negli impianti petrolchimici:
    a) di proprieta' del titolare della autorizzazione o appartenenti
a   societa'   collegate   o   dal  medesimo  controllate,  ai  sensi
dell'articolo  2359  del  codice  civile,  o  comunque  dallo  stesso
partecipate,    in    proporzione    all'entita'   della   quota   di
partecipazione;
    b) di proprieta' del consorzio di imprese di cui all'articolo 13,
comma 2, lettera b), in proporzione alla quota consortile;
    c) per  i  quali  siano  stati  stipulati  contratti  di  affitto
d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi di
quanto previsto nell'articolo 13, comma 2, lettere c) e d).
  3.  La  capacita'  dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del
comma  2  non  puo'  essere utilizzata per soddisfare quanto previsto
all'articolo 9, comma 1, lettera a).
  4.  I  serbatoi di cui al citato decreto del Ministero dell'interno
del 14 maggio 2004 annessi al servizio di reti canalizzate di GPL non
rientrano  nel  calcolo  del  rapporto percentuale di cui al comma 1,
lettera a).
 
          Note all'art. 14:
              -  Il  decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio
          2004,   recante   «Approvazione  della  regola  tecnica  di
          prevenzione  incendi  per l'installazione e l'esercizio dei
          depositi  di  gas  di  petrolio  liquefatto  con  capacita'
          complessiva  non  superiore  a  13 m3», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2004, n. 120.
              - Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art.
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