Art. 15. Norme transitorie 1. I titolari delle concessioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, e successive modificazioni, possono proseguire l'attivita' per un periodo massimo di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tale termine, pena la decadenza del titolo, devono conseguire i requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 dandone comunicazione all'ente competente. 2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle concessioni di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, devono comunque assicurare la disponibilita' di stoccaggio di cui agli articoli 9, comma 1, lettera a), e 14, comma 1, lettera a), anche attraverso contratti, di durata non inferiore ad un anno, di movimentazione di prodotto presso impianti di terzi.
Nota all'art. 15: - Il testo vigente dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, recante «Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1973, n. 42), cosi' recita: «Art. 2. - Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione al prefetto o al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, a seconda che l'attivita' debba essere svolta in una sola o in piu' province. I titolari delle concessioni di cui al precedente comma decadono dalla concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non dimostrino all'autorita' concedente di: a) essere proprietari di un parco bombole rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327; b) avere stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie bombole; c) aver adempiuto gli obblighi previsti nell'art. 5 della presente legge.».