Art. 15.

                          Norme transitorie

  1.  I  titolari  delle concessioni rilasciate antecedentemente alla
data   di   entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  ai  sensi
dell'articolo  2  della  legge  2 febbraio  1973,  n. 7, e successive
modificazioni,  possono proseguire l'attivita' per un periodo massimo
di  tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.  Entro  tale  termine,  pena la decadenza del titolo, devono
conseguire  i  requisiti  di  cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 dandone
comunicazione all'ente competente.
  2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  i  titolari  delle  concessioni di cui all'articolo 2 della
legge   2 febbraio   1973,   n.  7,  devono  comunque  assicurare  la
disponibilita' di stoccaggio di cui agli articoli 9, comma 1, lettera
a),  e 14, comma 1, lettera a), anche attraverso contratti, di durata
non  inferiore  ad  un  anno,  di  movimentazione  di prodotto presso
impianti di terzi.
 
          Nota all'art. 15:
              -  Il  testo vigente dell'art. 2 della legge 2 febbraio
          1973,  n.  7, recante «Norme per l'esercizio delle stazioni
          di  riempimento  e  per la distribuzione di gas di petrolio
          liquefatti   in   bombole»,   (pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 febbraio 1973, n. 42), cosi' recita:
              «Art.  2.  -  Chiunque  senza  disporre  di  un proprio
          impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con
          recipienti  propri  la distribuzione e la vendita di gas di
          petrolio   liquefatti   deve  chiedere  la  concessione  al
          prefetto  o  al  Ministro  per  l'industria, il commercio e
          l'artigianato,  a  seconda  che  l'attivita'  debba  essere
          svolta in una sola o in piu' province.
              I titolari delle concessioni di cui al precedente comma
          decadono  dalla  concessione qualora entro 180 giorni dalla
          data    del   decreto   di   concessione   non   dimostrino
          all'autorita' concedente di:
                a) essere proprietari di un parco bombole rispondente
          ai  requisiti  di  cui  al  secondo,  terzo  e quarto comma
          dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;
                b) avere stipulato con il titolare di una concessione
          di  un  impianto  di  riempimento  e  di  travaso di gas di
          petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un
          anno,  per  il  riempimento e la manutenzione delle proprie
          bombole;
                c) aver  adempiuto  gli obblighi previsti nell'art. 5
          della presente legge.».