Art. 17. Semplificazione delle norme per l'installazione dei depositi di GPL di capacita' complessiva non superiore a 13 mc 1. L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacita' complessiva non superiore a 13 mc e' considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attivita' edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
Nota all'art. 17: - Il testo vigente dell'art. 6 del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», (pubblicato nel supplemento ordinario n. 239 alla Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245), cosi' recita: «Art. 6. (Attivita' edilizia libera) (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94). - 1. Salvo piu' restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.».