Art. 17.

Semplificazione  delle  norme per l'installazione dei depositi di GPL
           di capacita' complessiva non superiore a 13 mc

  1.  L'installazione  dei  depositi di gas di petrolio liquefatti di
capacita'  complessiva  non superiore a 13 mc e' considerata, ai fini
urbanistici  ed edilizi, attivita' edilizia libera, come disciplinato
dall'articolo  6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 17:
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 6 del Presidente della
          Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  recante «testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          edilizia»,  (pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 239
          alla  Gazzetta  Ufficiale  20 ottobre  2001, n. 245), cosi'
          recita:
              «Art.  6. (Attivita' edilizia libera) (legge 28 gennaio
          1977,  n.  10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n.
          13,  art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
          9,  art.  7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n.
          94).  -  1.  Salvo  piu'  restrittive disposizioni previste
          dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e
          comunque  nel  rispetto  delle  altre  normative di settore
          aventi  incidenza  sulla disciplina dell'attivita' edilizia
          e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto
          legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi
          possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
              a) interventi di manutenzione ordinaria;
              b) interventi  [...] volti all'eliminazione di barriere
          architettoniche  che  non  comportino  la  realizzazione di
          rampe  o  di  ascensori  esterni,  ovvero  di manufatti che
          alterino la sagoma dell'edificio;
              c) opere   temporanee  per  attivita'  di  ricerca  nel
          sottosuolo   che  abbiano  carattere  geognostico  o  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato.».