Art. 18. Sanzioni 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13, 14 e 15 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro. 2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. 5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi. 6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro. 8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un terzo si applica anche al comodatario o al locatario che abbia autorizzato il riempimento. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. L'azienda distributrice di GPL che non stipula la polizza di assicurazione di cui all'articolo 16 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro. 10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto previsto all'articolo 10, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro. 11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 12. Nel caso previsto dal comma 7 si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In ogni caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore dell'illecito. 13. L'autorita' competente ad applicare le sanzioni previste nel presente articolo e' l'ente competente. 14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della sanzione viene comunicata all'autorita' competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste.
Note all'art. 18: - Il testo vigente dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329), cosi' recita: «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.». - Il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53), cosi' recita: «Art. 10 (Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL). - 1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalita' alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilita' dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantita' di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facolta' per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonche' le modalita' di acquisto in regime di esclusiva. 2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1° settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facolta' o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed e' nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente. 3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda acquistare la proprieta' del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione e' determinato in misura non superiore all'ammontare piu' alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante e' disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo e' determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente. 4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita cedificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziche' alle aziende distributrici, esonerandole espressamente.».