Art. 18. 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13,
14 e 15 e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
ventimila euro a cinquantamila euro. 
  2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7  e'  punito
con l'arresto da sei mesi a tre anni o  con  l'ammenda  da  ventimila
euro a cinquantamila euro. 
  3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12 e'  punito
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  diecimila  euro  a
cinquantamila euro. 
  4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e
11 e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  tremila
euro a diecimila euro. 
  5.  Chiunque  riempie  bombole   utilizzando   le   apparecchiature
installate presso gli impianti stradali di distribuzione di  GPL  per
uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la  sanzione
amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta  la  chiusura
di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di  cinque  giorni
fino ad un massimo di trenta  giorni.  Qualora  la  violazione  venga
nuovamente  reiterata,  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   e'
triplicata ed e'  disposta  la  chiusura  di  tutte  le  attrezzature
eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di  sei
mesi. 
  6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma  5
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
quattromila euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta  previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario  del  serbatoio,
travasa GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a
loro concessi in comodato o in locazione,  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro  a
cinquantamila euro. 
  8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un  terzo  si  applica
anche  al  comodatario  o  al  locatario  che  abbia  autorizzato  il
riempimento. E' ammesso  il  pagamento  in  misura  ridotta  previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  9. L'azienda distributrice di GPL che non  stipula  la  polizza  di
assicurazione di cui  all'articolo  16  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro  a  un  milione  di
euro. 
  10. L'azienda distributrice che non  ottempera  a  quanto  previsto
all'articolo 10, comma 2, e' punita con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro. 
  11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5  e  7  non  e'  ammesso  il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  12. Nel caso previsto dal comma 7 si applica, altresi', la sanzione
accessoria della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo
2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un  periodo
da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la  revoca  definitiva.  In
ogni caso viene disposto il  sequestro  delle  attrezzature  e  degli
impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore dell'illecito. 
  13. L'autorita' competente ad applicare le  sanzioni  previste  nel
presente articolo e' l'ente competente. 
  14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della  sanzione
viene comunicata all'autorita' competente ai  fini  dell'applicazione
delle sanzioni accessorie ivi previste. 
 
          Note all'art. 18:
              - Il testo vigente dell'art. 16 della legge 24 novembre
          1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al  sistema  penale»,
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
          329), cosi' recita:
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
          estremi della violazione.
              Nei  casi  di  violazione  [del testo unico delle norme
          sulla  circolazione  stradale e] dei regolamenti comunali e
          provinciali   continuano  ad  applicarsi,  [rispettivamente
          l'art.  138  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
          Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
          modifiche  apportate  dall'art.  11 della legge 14 febbraio
          1974,  n.  62,  e]  l'art.  107 del testo unico delle leggi
          comunali  e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
          1934, n. 383.
              Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
          casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.».
              - Il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo
          11 febbraio  1998,  n.  32,  recante «Razionalizzazione del
          sistema  di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art.
          4,  comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
          (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53),
          cosi' recita:
              «Art.  10  (Disposizioni  per l'impiego dei serbatoi di
          GPL).   -   1.   I   contratti,   stipulati  dalle  aziende
          distributrici  di  gas di petrolio liquefatto (GPL), per la
          fornitura   di   prodotto   in  serbatoi  per  uso  civile,
          industriale  o  agricolo prevedono modalita' alternative di
          offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto
          e  la  disponibilita'  dello stesso ma non possono comunque
          vincolare  gli utenti all'acquisto di quantita' di prodotto
          contrattualmente  predeterminate  o  all'acquisto  di detto
          prodotto  in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata
          non  superiore  a un anno, devono prevedere la facolta' per
          l'utente  di  modificare  l'opzione  inizialmente prescelta
          alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate
          al  momento della stipula, con un preavviso non superiore a
          tre  mesi.  In caso di locazione o comodato del serbatoio i
          relativi  contratti,  di  durata  non superiore a due anni,
          devono  predeterminare  il  prezzo  ovvero i criteri per la
          quantificazione   del   prezzo   nel   caso   di  esercizio
          dell'opzione  di  acquisto nonche' le modalita' di acquisto
          in regime di esclusiva.
            2.  I  contratti stipulati prima della data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  legislativo  possono  avere
          durata  non  superiore a tre anni e sono modificati secondo
          gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1° settembre
          1998;  in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i
          contratti  si  intendono  risolti  con effetto immediato. A
          decorrere  dalla predetta data coloro che hanno concesso in
          comodato  il  serbatoio  hanno la facolta' o, se richiesto,
          l'obbligo  di  procedere  alla  rimozione  immediata  dello
          stesso.  Le  spese  per  la  rimozione  sono  a  carico del
          comodante ed e' nulla qualunque previsione contrattuale che
          stabilisca diversamente.
            3.  Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          ove  il  comodatario  intenda  acquistare la proprieta' del
          serbatoio  e  il  comodante  sia  disposto ad alienarlo, il
          prezzo  di  cessione e' determinato in misura non superiore
          all'ammontare  piu' alto fra il valore residuo rilevato dal
          libro  dei  cespiti  del comodante, al netto della quota di
          ammortamento  risultante  dall'ultimo bilancio approvato, e
          il  20  per  cento  del  valore iniziale. Se il comodatario
          intende  prendere  in locazione il serbatoio e il comodante
          e'  disposto  a  cederlo  a tale titolo, il canone annuo e'
          determinato  nella  misura  del  10 per cento del valore di
          cessione,  calcolato secondo la procedura di cui al periodo
          precedente.
            4.   A   decorrere   dal   1° gennaio  1999,  le  aziende
          distributrici  assicurano  i  servizi  di  installazione  e
          manutenzione  dei  serbatoi  riforniti,  effettuando visite
          annuali  e  rilasciando  apposita  cedificazione,  ai sensi
          della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni
          e  integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi
          della  predetta certificazione o con certificazione scaduta
          sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento
          milioni  di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima
          certificazione  a  uno  dei  soggetti previsti dalla citata
          legge  n. 46 del 1990, anziche' alle aziende distributrici,
          esonerandole espressamente.».