Art. 19. Abrogazioni 1. Sono abrogate la legge 23 marzo 1958, n. 327, la legge 2 febbraio 1973, n. 7, e la legge 1° ottobre 1985, n. 539, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Nota all'art. 19: - Per la legge 23 marzo 1958, n. 327, 2 febbraio 1973, n. 7 e 1° ottobre 1985, n. 539, vedi note alle premesse.