Art. 19.

                             Abrogazioni

  1.  Sono  abrogate  la  legge  23 marzo  1958,  n.  327,  la  legge
2 febbraio  1973,  n.  7,  e la legge 1° ottobre 1985, n. 539, e ogni
altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
 
          Nota all'art. 19:
              -  Per la legge 23 marzo 1958, n. 327, 2 febbraio 1973,
          n. 7 e 1° ottobre 1985, n. 539, vedi note alle premesse.