Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL: l'impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o piu' serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o piu' punti di travaso e di riempimento, cosi' come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994; b) ente competente: la regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative concernenti le attivita' di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'interno del 13 ottobre 2004, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva superiore a 5 m(Elevato al Cubo) e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5.000 kg» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265), cosi recita: «Art. 2. - 1. (Omissis). 2.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 31 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini del presente decreto, si definisce: apparecchiatura di imbottigliamento: bilancia singola o multipla o altro sistema equivalente utilizzato per il riempimento dei recipienti mobili; barriera d'acqua: sistema di protezione attiva antincendio realizzato mediante tubi provvisti di ugelli spruzzatori rivolti verso l'alto o verso il basso allo scopo di diluire le perdite di G.P.L. podando la miscela aria/gas al di fuori del campo di infiammabilita' e delimitare gli effetti dell'irraggiamento in caso di incendio; bonifica di serbatoio o recipiente: rimozione degli idrocarburi contenuti nel serbatoio o recipiente, in modo che l'atmosfera residua sia al di sotto del 20% del limite inferiore di esplosivita': capacita' complessiva di un deposito espressa in massa: quantita' massima di G.P.L., espressa in kg, che puo' essere detenuta nel deposito sulla base di apposita autorizzazione (in serbatoi fissi e/o in recipienti mobili); capacita' di riempimento di un recipiente mobile: quantita' massima di G.P.L, espressa in kg, che e' consentito immettere nel recipiente; capacita di riempimento di un serbatoio fisso espressa in massa: quantita' massima di G.P.L., espressa in kg, che e' consentito immettere nel serbatoio (vedasi Tabella n. 1); capacita' di un serbatoio o di un recipiente: volume geometrico interno del serbatoio o del recipiente; custodia: servizio svolto all'interno dell'impianto da persona formalmente incaricata, prevalentemente presente nell'impianto stesso; deposito: complesso costituito da uno o piu' serbatoi fissi e/o recipienti mobili, che puo' comprendere altri elementi, indicati nell'articolo 4.1.1; deposito separato di recipienti mobili: deposito ad uso commerciale, distinto rispetto allo stabilimento di imbottigliamento, in cui vengano immagazzinati provvisoriamente recipienti mobili pieni destinati alla vendita nonche' recipienti mobili vuoti; dispositivo di travaso: apparecchio fisso per il caricamento e lo scaricamento di ferrocisterne, autocisterne o navi cisterne; G.P.L. (Gas di Petrolio Liquefatto): gas liquefattibile a temperatura ambiente, avente tensione di vapore massima di 18 bar a 50 C (gradi centigradi) e densita' non inferiore a 440 kg/m3 a 50 C (gradi centigradi), costituito prevalentemente da idrocarburi paraffinici e olefinici a tre o quattro atomi di carbonio; muro di schermo: muro in cemento armato dello spessore non inferiore a 15 cm avente dimensioni tali (lunghezza ed altezza) da intercettare tutte le rette che, partendo dal perimetro di un elemento pericoloso, raggiungano un altro elemento pericoloso del quale e' richiesta la protezione; pinza di imbottigliamento: dispositivo, montato alla estremita' di una manichetta flessibile e che si aggancia al rubinetto di un recipiente mobile, che e' destinato al riempimento del recipiente mobile stesso; punto di riempimento: attacco, posto su serbatoio fisso o collegato a questo mediante apposita tubazione, a cui viene connessa estremita' della manichetta flessibile in dotazione alle autocisterne provvista di pompa di scarico; punti di travaso: punto di attacco all'impianto fisso dei bracci metallici o manichette flessibili che servono al carico di serbatoi mobili con prelievo da serbatoi fissi, allo scarico di serbatoi mobili in serbatoi fissi, o ad ambedue le operazioni; recipiente mobile: recipiente metallico a pressione di capacita' geometrica non superiore a 1000 l, destinato al contenimento, trasporto e utilizzazione di G.P.L. liquido; serbatoio container: recipiente metallico a pressione, di capacita' superiore a 1000 l, montato entro apposita gabbia di protezione, destinato al contenimento, trasporto ed utilizzazione di G.P.L. liquido. Ai fini del presente decreto esso e' assimilato a serbatoio mobile per la fase del trasporto ed a serbatoio fisso per la fase dell'utilizzazione; serbatoio fisso: recipiente metallico a pressione destinato al contenimento ed utilizzazione di G.P.L. liquido, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato ad impianti; serbatoio mobile: recipiente metallico a pressione di capacita' superiore a 1000 I destinato al contenimento e al trasporto di G.P.L. liquido, montato stabilmente su autocarro, carro ferroviario o nave; sorveglianza: servizio di controllo svolto da personale dipendente, istituti od enti autorizzati attraverso ispezioni periodiche all'impianto ed integrato da presidi automatici di alledamento; valvola comandata a distanza: valvola il cui azionamento puo' avvenire anche da un punto predeterminato distante dalla posizione della valvola; zona di rispetto: zona determinata all'interno del deposito dalle distanze indicate nel successivo punto 4.4.1 (vd. tav. esplicativa 2B). In verticale, la zona di rispetto si estende per un metro al di sopra dei punti pericolosi, raccordandosi con i limiti della zona in proiezione (vd. tav. 2A). Entro la zona di rispetto non devono trovarsi fonti di accensione, edifici di servizio del deposito (quali uffici, laboratori, officine, magazzini, servizi igienici), edifici civili in genere, aperture di installazioni interrate, prese d'aria, strade aperte al traffico, proiezioni di linee elettriche aeree. 2.2 Al fine della classificazione del deposito, in caso di depositi misti in serbatoi fissi ed in recipienti mobili, la capacita' complessiva deve essere calcolata in uno dei due modi seguenti: a) in m3, trasformando la capacita' dei recipienti mobili da massa a volume con il coefficiente di conversione 2,38 m3 per 1.000 kg; b) in kg, trasformando la capacita' dei serbatoi fissi da volume a massa con i coefficienti di conversione (vd. Tabella n. 1). Tabella n. 1 PESO MASSIMO IN KG PER M3 DI CAPACITA' DEL SERBATOIO ===================================================================== | Serbatoio fuori terra e | Serbatoio interrato o Prodotto | recipienti mobili | ricoperto ===================================================================== Propano | 420 | 460 --------------------------------------------------------------------- Propilene | 430 | 470 --------------------------------------------------------------------- Butano | 510 | 550 --------------------------------------------------------------------- Isobutano | 490 | 530 --------------------------------------------------------------------- Butilene | 520 | 560 --------------------------------------------------------------------- Isobutilene| 520 | 560 --------------------------------------------------------------------- Miscela A | 500 | 540 --------------------------------------------------------------------- Miscela AO | 470 | 510 --------------------------------------------------------------------- Miscela A1 | 460 | 500 --------------------------------------------------------------------- Miscela B | 430 | 470 --------------------------------------------------------------------- Miscela C | 420 | 460}. - Il testo dell'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2004, n. 215), cosi' recita: «56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attivita' sottoposte a regimi autorizzativi: a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; c) la variazione della capacita' complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacita' complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.».