Art. 20.

                             Esclusioni

  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    a) agli  impianti  di  distribuzione  stradale di gas di petrolio
liquefatti destinati all'autotrazione;
    b) ai  depositi  di  rivenditori  dettaglianti di gas di petrolio
liquefatti confezionato in bombole.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 8,  9, 13 e 14 non si
applicano    agli    operatori   terzi   facenti   parte   integrante
dell'organizzazione   commerciale   delle  aziende  distributrici  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  agli  articoli 8, 9, 13 e 14 e che
effettuano  la  vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle
aziende distributrici stesse e attraverso recipienti di proprieta' di
tali aziende.
  3.  Gli  operatori di cui al comma 2, sono autorizzati alla vendita
dall'ente competente, previa loro domanda corredata da documentazione
sottoscritta  dalla azienda distributrice che dimostri l'appartenenza
all'organizzazione   commerciale   della  azienda  stessa.  Entro  il
28 febbraio  di  ogni anno, tali soggetti inviano all'ente competente
apposita  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' in cui si
attesti il permanere del rapporto contrattuale.