Art. 3. Autorizzazioni e monitoraggio 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dall'ente competente, sulla base della normativa vigente in materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali. 2. Le domande di autorizzazione di cui al comma 1, contengono, in particolare: a) il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di societa', del legale rappresentante, nonche' le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile; b) l'ubicazione delle opere ed il nominativo del soggetto proprietario del suolo sul quale si intendono realizzare le opere stesse; c) la capacita' di ciascun serbatoio nonche' la capacita' totale di stoccaggio, con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare; d) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito. 3. L'ente competente comunica al Ministero delle attivita' produttive, secondo la tempistica indicata nell'accordo di programma di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate, ai fini dello svolgimento da parte del Ministero stesso della funzione di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 3), della legge 23 agosto 2004, n. 239. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio del settore, i Ministeri delle attivita' produttive, dell'interno, e dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane stipulano, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo di programma con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nel quale sono indicate le modalita' di rilevazione statistica dei dati relativi alle attivita' disciplinate dal presente provvedimento e la trasmissione degli stessi da parte del Ministero delle attivita' produttive agli enti competenti. 5. Ai fini di cui al comma 4, ogni azienda distributrice di GPL comunica annualmente, al Ministero delle attivita' produttive, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le sue successive variazioni, secondo le indicazioni contenute nell'accordo di programma di cui al comma 4.
Note all'art. 3: - Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, vedi note all'art. 2. Il testo dei commi primo e secondo dell'art. 2250 del codice civile, cosi' recita: «Negli atti e nella corrispondenza delle societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa e' iscritta e il numero di iscrizione. Il capitale delle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.». - Il testo dell'art. 1, comma 8, lettera c), numero 3) della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2004, n. 215), cosi recita: «8 Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: a) - b) (omissis). c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel: 1)-2) (omissis). 3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacita' di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali.».