Art. 3.

                    Autorizzazioni e monitoraggio

  1.  Le  autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge
23 agosto  2004,  n. 239, sono rilasciate dall'ente competente, sulla
base  della  normativa  vigente in materia di impianti di produzione,
lavorazione e stoccaggio di oli minerali.
  2.  Le  domande di autorizzazione di cui al comma 1, contengono, in
particolare:
    a) il  nome  e  il  domicilio  del  richiedente  e,  nel  caso di
societa',  del  legale  rappresentante, nonche' le indicazioni di cui
all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile;
    b) l'ubicazione   delle  opere  ed  il  nominativo  del  soggetto
proprietario  del  suolo  sul  quale si intendono realizzare le opere
stesse;
    c) la  capacita' di ciascun serbatoio nonche' la capacita' totale
di    stoccaggio,    con    l'indicazione   dell'eventuale   prodotto
imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare;
    d) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza
ed in perfetto stato di conservazione il deposito.
  3.   L'ente   competente  comunica  al  Ministero  delle  attivita'
produttive,  secondo la tempistica indicata nell'accordo di programma
di  cui  al  comma  4,  le  autorizzazioni  rilasciate, ai fini dello
svolgimento   da   parte  del  Ministero  stesso  della  funzione  di
monitoraggio  di  cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 3),
della legge 23 agosto 2004, n. 239.
  4.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita' di indirizzo strategico,
programmatico  e  di  monitoraggio  del  settore,  i  Ministeri delle
attivita' produttive, dell'interno, e dell'economia e delle finanze e
l'Agenzia   delle   dogane  stipulano,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  un accordo di programma con le
associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative, nel quale
sono  indicate  le  modalita'  di  rilevazione  statistica  dei  dati
relativi  alle attivita' disciplinate dal presente provvedimento e la
trasmissione  degli  stessi  da  parte  del Ministero delle attivita'
produttive agli enti competenti.
  5.  Ai  fini  di  cui al comma 4, ogni azienda distributrice di GPL
comunica  annualmente,  al  Ministero  delle attivita' produttive, la
consistenza numerica del proprio parco recipienti e le sue successive
variazioni,   secondo   le   indicazioni  contenute  nell'accordo  di
programma di cui al comma 4.
 
          Note all'art. 3:
              - Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n.
          239, vedi note all'art. 2.
              Il  testo  dei commi primo e secondo dell'art. 2250 del
          codice civile, cosi' recita:
              «Negli  atti  e  nella  corrispondenza  delle  societa'
          soggette  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro delle
          imprese  devono  essere  indicati  la sede della societa' e
          l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa
          e' iscritta e il numero di iscrizione.
              Il  capitale  delle societa' per azioni, in accomandita
          per  azioni  e a responsabilita' limitata deve essere negli
          atti  e  nella  corrispondenza  indicato  secondo  la somma
          effettivamente    versata   e   quale   risulta   esistente
          dall'ultimo bilancio.».
              -  Il testo dell'art. 1, comma 8, lettera c), numero 3)
          della  legge  23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del
          settore  energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2004, n.
          215), cosi recita:
              «8 Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
                  a) - b) (omissis).
                c) con  particolare  riguardo  al  settore  degli oli
          minerali,  intesi  come  oli minerali greggi, residui delle
          loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
          petroliferi  derivati  e  assimilati,  compresi  il  gas di
          petrolio liquefatto e il biodiesel:
                1)-2) (omissis).
                  3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni
          delle regioni, dell'effettiva capacita' di lavorazione e di
          stoccaggio  adibito  all'importazione e all'esportazione di
          oli minerali.».